Codice Civile art. 508


NOMINA DEL CURATORE

1. Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell' aperta successione, su istanza dell' erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d' ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
2. Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.
3. Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all' erede, salva l' azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell' articolo 502.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 508"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti