Codice Civile art. 49


DICHIARAZIONE DI ASSENZA
1. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l' ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l' articolo precedente, che ne sia dichiarata l' assenza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti