Codice Civile art. 483


IMPUGNAZIONE PER ERRORE

1. L' accettazione dell' eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
2. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell' accettazione, l' erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell' eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
3. L' onere di provare il valore dell' eredità incombe all' erede.

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