Codice Civile art. 451


FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI

1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l' ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
2. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
3. Le indicazioni estranee all' atto non hanno alcun valore.

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