Codice Civile art. 440


CESSAZIONE, RIDUZIONE E AUMENTO

1. Se dopo l' assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l' autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l' aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell' alimentato.
2. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l' autorità giudiziaria non può liberare l' obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all' obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

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