Codice Civile art. 436


OBBLIGO TRA ADOTTANTE E ADOTTATO

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.
(Comma così modificato dall’art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.»)
(Articolo così sostituito dall'art. 170, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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