Codice Civile art. 433


PERSONE OBBLIGATE

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
(Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;»)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
(Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;»)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 433"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti