Codice Civile art. 429


REVOCA DELL' INTEDIZIONE E DELL' INABILITAZIONE

1. Quando cessa la causa dell' interdizione o dell' inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell' interdetto, del curatore dell' inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
2. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell' interdizione o dell' inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
3. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall' amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
(Comma introdotto dall' art.10 della l. 9 gennaio 2004, n. 6. Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)

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