Codice Civile art. 427


ATTI COMPIUTI DALL' INTERDETTO O DALL' INABILITATO

1.Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
(Comma introdotto dall' art. 9 della l. 9 gennaio 2004, n. 6.Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)
2. Gli atti compiuti dall' interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore dell' interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall' interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d' interdizione .
3. Possono essere annullati su istanza dell' inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l' ordinaria amministrazione fatti dall' inabilitato, senza l' osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d' inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l' inabilitazione.
4. Per gli atti compiuti dall' interdetto prima della sentenza d' interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell' articolo seguente.

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