Codice Civile art. 419


MEZZI ISTRUTTORI E PROVVEDIMENTI PROVVISORI

1. Non si può pronunziare l' interdizione o l' inabilitazione senza che si sia proceduto all' esame dell' interdicendo o dell' inabilitando.
2. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d' ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell' interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
3. Dopo l' esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all' interdicendo o un curatore provvisorio all' inabilitando.

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