Codice Civile art. 389


REGISTRO DELLE TUTELE

1. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l' apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l' esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.
2. Dell' apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all' ufficiale dello stato civile per l' annotazione in margine all' atto di nascita del minore.

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