Codice Civile art. 388


DIVIETO DI CONVENZIONI PRIMA DELL' APPROVAZIONE DEL CONTO

1. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall' approvazione del conto della tutela.
2. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
(Articolo così modificato dall' art. 3 della l. 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 388"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti