Codice Civile art. 384


RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEL TUTORE

1. Il giudice tutelare può rimuovere dall' ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell' adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell' ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
2. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall' esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

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