Codice Civile art. 378


ATTI VIETATI AL TUTORE E AL PROTUTORE

1. Il tutore e il protutore non possono, neppure all' asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
2. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l' autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
3. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell' articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
4. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

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