Codice Civile art. 375


AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

1. Il tutore non può senza l' autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
2. L' autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

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