Codice Civile art. 367


DICHIARAZIONE DI DEBITI O CREDITI DEL TUTORE

1. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell' inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l' obbligo di interpellarlo al riguardo.
2. Nel caso d' inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all' atto del deposito.
3. In ogni caso si fa menzione dell' interpellazione e della dichiarazione del tutore nell' inventario o nel verbale di deposito.

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