Codice Civile art. 343


APERTURA DELLA TUTELA

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
(Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.». Peraltro la «patria potestà» era stata sostituita con la «potestà dei genitori» in considerazione della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 aveva espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori»)
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
(Articolo così modificato dall'art. 139, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo del presente articolo - nel quale alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall' art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151 e ai sensi dell’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 - era il seguente: «Apertura della tutela. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale»)

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