Codice Civile art. 342 bis


TITOLO IX-BIS Ordini di protezione contro gli abusi familiari (ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI)

1. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter.
(Articolo così modificato dalla Legge 304/2003 - "Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari" - )

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