Codice Civile art. 333


CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall' articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l' allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (periodo aggiunto dalla l. 149/2001).
2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

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