Codice Civile art. 326


INALIENABILITA' DELL'USUFRUTTO LEGALE. ESECUZIONE SUI FRUTTI

1. L' usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
2. L' esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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