Codice Civile art. 314


PUBBLICITA'

1. La sentenza definitiva che pronunzia l' adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell' impugnazione, su apposito registro e comunicata all' ufficiale di stato civile per l' annotazione a margine dell' atto di nascita dell' adottato.
2. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell' adozione, passata in giudicato.
3. L' autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l' adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni
(Articolo così modificato dalla l. 149/2001)

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