Codice Civile art. 311


CAPO II Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età (MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO)

1. Il consenso dell' adottante e dell' adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l' adottante ha residenza.
2. Abrogato.
3. L' assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

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