Codice Civile art. 307


REVOCA PER INDEGNITA' DELL'ADOTTANTE

1. Quando i fatti previsti dall' articolo precedente sono stati compiuti dall' adottante contro l' adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell' adottato.

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