Codice Civile art. 2960


DELAZIONE DEL GIURAMENTO
1. Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all' altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l' estinzione del debito.
2. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell' estinzione del debito.

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