Codice Civile art. 2957


DECORRENZA DELLE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
1. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
2. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall' ultima prestazione.

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