Codice Civile art. 2954


§3 Delle prescrizioni presuntive (PRESCRIZIONE DI SEI MESI)
1. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l' alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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