Codice Civile art. 2951


PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO
1. Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
2. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d' Europa.
3. Il termine decorre dall' arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuto o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
4. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall' articolo 1679.

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