Codice Civile art. 2950


PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE
1. Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2950"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti