Codice Civile art. 2943


SEZIONE III Dell'interruzione della prescrizione (INTERRUZIONE DA PARTE DEL TITOLARE)
1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell' atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
2. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
3. L' interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
4. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall' atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2943"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti