Codice Civile art. 2937


RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE
1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

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