Codice Civile art. 2934


TITOLO V Della prescrizione e della decadenza - CAPO I Della prescrizione - SEZIONE I Disposizioni generali - (ESTINZIONE DEI DIRITTI)
1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2934"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti