Codice Civile art. 2933


ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI NON FARE
1. Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l' avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell' obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell' obbligo.
2. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l' avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all' economia nazionale.

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