Codice Civile art. 2919


§2 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione (EFFETTO TRASLATIVO DELLA VENDITA FORZATA)
1. La vendita forzata trasferisce all' acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l' espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all' acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell' esecuzione.

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