Codice Civile art. 2916


IPOTECHE E PRIVILEGI
1. Nella distribuzione della somma ricavata dall' esecuzione non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l' iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2916"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti