Codice Civile art. 2911


BENI GRAVATI DA PEGNO O IPOTECA
1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall' ipoteca.
2. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

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