Codice Civile art. 2910


CAPO II Dell'espropriazione forzata - SEZIONE I Dell'espropriazione - §1 Disposizioni generali - (OGGETTO DELL'ESPROPRIAZIONE)
1. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
2. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

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