Codice Civile art. 291


CONDIZIONI (Intitolazione così sostituita dall'art. 58, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l’art. 105, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli legittimati», «figlio legittimato», «legittimato», «legittimati», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, siano soppresse)
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale)

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