Codice Civile art. 2907


TITOLO IV Della tutela giurisdizionale dei diritti - CAPO I Disposizioni generali (ATTIVITA' GIURISDIZIONALE)
1. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l' autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d' ufficio.
2. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell' interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

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