Codice Civile art. 2881


NUOVA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA
1. Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell' obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all' ipoteca, e l' iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

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