Codice Civile art. 2878


SEZIONE X Dell'estinzione delle ipoteche (CAUSE DI ESTINZIONE)
1. L' ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell' iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell' iscrizione entro il termine indicato dall' articolo 2847;
3) con l' estinguersi dell' obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall' articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l' ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all' acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

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