Codice Civile art. 2865


FRUTTI DOVUTI DAL TERZO
1. I frutti dell' immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.
2. Nel caso di liberazione dell' immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell' articolo 2890.

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