Codice Civile art. 285


abrogato CONDIZIONI PER LA LEGITTIMAZIONE DOPO LA MORTE DEI GENITORI

[1. Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico [c.c. 2699] la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.
2. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
(Articolo così sostituito dall'art. 126, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 285"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti