Codice Civile art. 2848


NUOVA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA
1. Nonostante il decorso del termine indicato dall' articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l' ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
2. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell' immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

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