Codice Civile art. 2844


AZIONI E NOTIFICAZIONI
1. Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all' autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all' ultimo domicilio da essi eletto.
2. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
3. Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l' ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all' ufficio presso il quale l' iscrizione è stata presa.
4. Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell' ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell' iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

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