Codice Civile art. 2842


VARIAZIONE DEL DOMICILIO ELETTO
1. E' in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell' iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
2. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all' iscrizione.
3. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell' ufficio del conservatore.

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