Codice Civile art. 284


abrogato LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

[1. La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
1) che sia domandata dai genitori stessi [c.c. 578] o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;
2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
2. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.
(Articolo così sostituito dall'art. 125, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

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