Codice Civile art. 283


abrogato EFFETTI E DECORRENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO

[1. I figli legittimati per susseguente matrimonio [c.c. 280, 290] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
(Articolo così sostituito dall'art. 124, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 283"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti