Codice Civile art. 282


abrogato LEGITTIMAZIONE DI FIGLI PREMORTI

[1. La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti].
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 282"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti