Codice Civile art. 2817


SEZIONE II Dell'ipoteca legale (PERSONE A CUI COMPETE)
1. Hanno ipoteca legale:
1) l' alienante sopra gli immobili alienati per l' adempimento degli obblighi che derivano dall' atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell' imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2817"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti