Codice Civile art. 2813


PERICOLO DI DANNO ALLE COSE IPOTECATE
1. Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecari, il creditore può domandare all' autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

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